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Superbonus 110%, lo sconto in fattura non si perde se c’è di mezzo il general contractor

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo sconto in fattura non si perde per i lavori agevolati con il Superbonus se c’è un general contractor.

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Superbonus 110%, lo sconto in fattura non si perde se c'è di mezzo il general contractor

Scegliere lo sconto in fattura per beneficiare delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus 110% era un’opportunità ghiotta per i contribuenti. Avevanola possibilità di ridurre immediatamente i costi degli interventi, senza preoccuparsi di avere la capienza fiscale sufficiente per detrarli nella dichiarazione dei redditi.

Il discorso inizia ad essere leggermente più articolato nel momento in cui vengono eseguiti dei lavori condominiali: spesso e volentieri l’impresa che gestisce i lavori non è la stessa che li realizza. Può essere un general contractor che si appoggia ad una serie di subappaltatori.

Siamo davanti ad uno scenario che ha sollecitato una serie di dubbi relativi ai soggetti che hanno effettuato dei lavori agevolati con il Superbonus, soprattutto alla luce delle modifiche che sono state introdotte attraverso il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e con il Decreto n. 39/2024, che hanno modificato le regole di applicazione dello sconto in fattura.

Superbonus, come deve essere applicato lo sconto in fattura

Ma come deve essere applicato lo sconto in fattura? Qual è la modalità corretta? A fornire chiarimenti in merito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, nella quale sono state fornite le opportune delucidazioni per le situazioni nelle quali è coinvolto un general contractor.

Prima di addentrarci nella presa di posizione dell’AdE è bene rammentare che, nel corso degli anni, il Superbonus è stato oggetto di alcuni aggiornamenti normativi, che hanno avuto principalmente come oggetto le modalità attraverso le quali fruire delle detrazioni alternative. Tra queste rientrano lo sconto in fattura e la cessione del credito, due modalità che hanno incontrato delle difficoltà operative a causa delle strette normative.

Dal 17 febbraio 2023 il Decreto Cessioni ha introdotto un divieto per le opzioni alternative alla detrazione fiscale – vedasi sconto in fattura e cessione del credito – per le spese che sono state sostenute dopo questa data.

Ad ogni modo la normativa ha previsto una serie di deroghe che per determinati casi, che coinvolgono per lo più interventi Superbonus che erano stati avviati in una data antecedente. Per poter usufruire dei due strumenti era necessario che fossero stati adottati alcuni provvedimenti, come l’approvazione di una delibera assembleare e la presentazione della Cila (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

In un secondo momento è arrivato il Decreto n. 39/2024, attraverso il quale il Governo ha provveduto a delineare ulteriormente le condizioni per poter beneficiare di queste opzioni. Lo sconto in fattura poteva essere applicato solo se i lavori fossero stati eseguiti entro il 30 marzo 2024. Le spese, inoltre, dovevano essere state documentate con una fattura. Il chiarimento faceva riferimento ai lavori edilizi e non alle spese per consulenze professionali o oneri di urbanizzazione.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

A creare una serie di dubbi interpretativi sullo sconto in fattura e sul Superbonus, però, sono i casi nei quali è presente un general contractor, il quale, pur avendo pagato i subappaltatori per i lavori effettuati, non abbia provveduto ad emettere una fattura diretta al condominio entro il 30 marzo 2024.

L’aspetto che ha creato una certa perplessità tra i contribuenti e gli esperti del settore è la possibilità di esercitare lo sconto in fattura anche in assenza di una fattura emessa dal general contractor al condominio.

Su questo tema è intervenuta a gamba tesa l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta n. 26/2025, con la quale è stato chiarito che il condominio ha la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fatture connesso al Superbonus, anche se non ha ricevuto la fattura dal general contractor entro lo scorso 30 marzo 2024.

È necessario, però, che i subappaltatori siano stati pagati entro quella data. Questo significa, molto semplicemente, che il condominio può beneficiare dello sconto in fattura per i lavori che sono stati già effettuati, anche se non ha ricevuto il documento contabile, purché le spese siano state opportunamente documentate.

La fattura emessa dal subappaltatore al general contractor deve avere come oggetto l’esecuzione, anche parziale, dei lavori.

Pierpaolo Molinengo è laureato in materie letterarie ed è un giornalista pubblicista iscritto all'Albo dal 2002. Ha iniziato ad occuparsi di Economia fin da subito, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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