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Fringe benefit, da gennaio 2025 alcuni entreranno nel calcolo dell’Isee

Alcuni fringe benefit, a partire dal 1° gennaio 2025, verranno presi in considerazione per il calcolo dell’Isee. Scopriamo quali sono.

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Dal 1° gennaio 2025 alcuni fringe benefit entreranno nel calcolo dell’Isee. La Legge di Bilancio 2025, infatti, ha apportato alcune novità sulle erogazioni in natura effettuate dai datori di lavoro verso i propri dipendenti.  

Volendo sintetizzare al massimo, per il prossimo anno sono state prorogate le soglie già previste per il 2024, che prevedono siano esentasse fino ad un importo massimo pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori, che sale a 2.000 euro per quelli che hanno dei figli a carico.

Tra i fringe benefit, invece, che debuttano quest’anno vi è, invece, il bonus affitto, per i lavoratori fuori sede, che permette di ottenere un importo fino a 5.000 euro per coprire il canone di locazione.

I fringe benefit inclusi nell’Isee 2025

La normativa attualmente in vigore prevede che i fringe benefit siano esclusi dal calcolo dell’Isee. La Legge di Bilancio 2025, però, sembrerebbe volerne far rientrare qualcuno. Uno di questi è proprio quello che abbiamo appena citato: ossia il bonus affitto per i neoassunti, che viene erogato per incentivare i lavoratori a spostarsi dalla propria residenza e iniziare a lavorare per un’azienda che dista più di cento chilometri.

Il bonus affitto viene erogato dal prossimo anno, quindi dovranno tenere conto delle cifre erogate ai fini Isee solo quanti inizieranno a lavorare dal 1° gennaio 2025. Come abbiamo visto il contributo è pari a 5.000 euro e viene erogato per due anni dalla data di assunzione. E quindi il beneficiario ne dovrà obbligatoriamente tenere conto ai fini Isee.

Se il fringe benefit legato al canone di locazione per i dipendenti neo assunti fuori sede si prepara ad entrare nel calcolo dell’Isee, ma altri ne rimarranno fuori: non verranno conteggiati gli importi relativi all’assegno unico per i figli. A breve, inoltre, dovrebbe diventare ufficiale la cancellazione dei titoli di Stato – tra i quali rientrano i Brp, i Bot, i Cct e i buoni fruttiferi postali – dal conteggio dell’Isee.

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