Finanza Personale
Isee pubblicato il decreto che esclude i Titoli di Stato, novità operativa dal 5 marzo 2025
Pubblicato finalmente il decreto con il quale vengono esclusi i Titoli di Stato dall’Isee. Ecco le novità che varranno dal prossimo 5 marzo 2025.
Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 13 del 14 gennaio 2025 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state introdotte ufficialmente le modifiche al regolamento sull’Isee, l’indicatore che viene utilizzato per determinare l’accesso alle varie prestazioni sociali agevolate. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo 5 marzo 2025.
Le modifiche all’Isee sono state rese necessarie per allineare il regolamento Isee alla norma contenuta all’interno della Legge di Bilancio 2024, che ha previsto l’esclusione dei Titoli di Stato e degli strumenti di risparmio postale garantiti dallo Stato per un importo massimo pari a 50.000 euro.
Questa era la novità più importante che coinvolge l’Isee, anche se non è l’unica che andrà ad impattare in maniera significativa sulle famiglie. Non vengono, solo per portare un esempio, nemmeno calcolati i redditi connessi con le condizioni di disabilità ed è stata introdotta un’esenzione minima di 7.000 euro, che è riservata alle famiglie che stanno vivendo in un alloggio preso in affitto.
È ancora necessario, almeno per il momento, attendere le indicazioni operative e il nuovo Modello di Dsu che a questo punto l’Inps dovrà redigere: a questo punto la novità diventerà realmente effettiva.
Nuovo regolamento Isee, cosa cambia
Con l’introduzione del nuovo regolamento Isee, a questo punto, sarà necessario modificare anche il Modello previsto per la Dsu sulla quale si appoggia anche la Dsu Precompilata, messa a disposizione dall’Inps. L’aggiornamento è indispensabile per il rilascio dell’Isee: questo passaggio, però, è condizionato dai provvedimenti che prenderà direttamente l’istituto di previdenza sociale.
Le novità più importanti riguarderanno il calcolo del reddito. Sono quindi previste le seguenti modifiche:
- un aggiornamento relativo al calcolo dei redditi dei componenti che fanno parte del nucleo familiare. Saranno introdotte delle esclusioni specifiche relative ai trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- viene introdotta una detrazione per i nuclei familiari che risiedono in un immobile in affitto, che avrà un tetto massimo pari a 7.000 euro annui, che vengono incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo.
Per quanto riguarda il calcolo del patrimonio mobiliare, è confermata l’esclusione dal calcolo dell’Isee dei Titoli di Stato, dei Buoni Fruttiferi Postali e dei libretti di risparmio postale fino ad un valore complessivo pari a 50.000 euro.
Varia anche l’Isee corrente
Alcune novità vanno ad impattare anche sull’Isee corrente. Volendo sintetizzare al massimo vengono apportate una serie di novità. Questo strumento deve essere utilizzato quando ci sono le seguenti variazioni della propria situazione lavorativa:
- per quanti siano dei dipendenti a tempo indeterminato: nel caso in cui ci sia stata una risoluzione del rapporto di lavoro, una sospensione o una riduzione dell’attività professionale;
- per quanti siano dei dipendenti a tempo determinato o con dei contratti flessibili: se il lavoratore risulta essere disoccupato nel momento in cui presenta la Dsu ed abbia lavorato per almeno 120 giorni nel corso dei dodici mesi che precedono la fine dell’ultimo rapporto;
- per i lavoratori autonomi: nel caso in cui l’attività sia cessata dopo che è stata svolta continuativamente per almeno dodici mesi.
L’Isee corrente deve essere presentato anche quando ci sono delle variazioni della situazione reddituale:
- nel momento in cui sia stata registrata una variazione del 25% dell’indicatore rispetto a quanto comunicato in via ordinaria;
- ci siano delle interruzioni nei trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitario.
Per calcolare l’isee corrente vengono presi in considerazione i seguenti redditi:
- quelli maturati con un lavoro dipendente, da pensione o assimilati, che siano conseguiti nel corso dei dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta;
- quelli provenienti da attività d’impresa o lavoro autonomo, che vengono calcoli con il principio di cassa nel corso degli ultimi dodici mesi;
- eventuali trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari che siano stati percepiti nel corso degli ultimi dodici mesi, esclusi quelli che vengono erogati per disabilità non inclusi all’interno del reddito Irpef.