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Auto aziendali, dal 2025 arriva la stretta. Ecco cosa cambia

A partire dal 2025 le auto aziendali dovranno rientrare nel calcolo del reddito dei lavoratori dipendenti. Ecco in quale modo.

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Cambio di passo per le auto aziendali: dal 1° gennaio 2025 vengono introdotte importanti novità sulla loro tassazione. A partire dal nuovo anno, sotto il profilo fiscale, questi veicoli dovranno rientrare nel calcolo del reddito per un valore pari al 50% dell’importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri (le valutazioni devono essere effettuate tenendo conto dei parametri e costi chilometrici contenuti all’interno delle tabelle Aci).

Le nuove percentuali previste per le auto aziendali verranno applicate ai modelli a benzina e diesel. Per le versioni elettriche e ibride plug-in, invece, sono previste delle riduzioni: in questo caso ci si ferma unicamente al 10% e al 20%.

In alcuni casi, invece, sarà possibile continuare ad applicare le vecchie regole: saranno valide per i contratti che sono stati stipulati tra i datori di lavoro e i dipendenti entro il 31 dicembre 2024, anche quando le eventuali auto aziendali non dovessero essere a disposizione prima del 2025.

Auto aziendali, le nuove regole dal 2025

Ad introdurre le nuove aliquote per le auto aziendali è la Legge di Bilancio 2025. Le nuove regole partiranno dal 1° gennaio, nonostante le richieste delle associazioni di categoria, che hanno chiesto di spostare in avanti le nuove regole.

Le nuove regole previste per le auto aziendali possono essere sintetizzate come segue:

  • benzina e diesel: 50%;
  • elettriche ibride plug-in: 20%;
  • completamente elettriche: 10%.

Per i contratti di lavoro che vengono sottoscritti prima del 31 dicembre 2024 si applicano le regole attualmente in vigore, che sono le seguenti:

  • valori di emissione di CO2 da parte del veicolo minori o uguali a 60 g/km: 25%;
  • valori di emissione di CO2 da parte del veicolo maggiori di 60 g/km e minori di 160 g/km: 30%;
  • valori di emissione di CO2 da parte del veicolo maggiori di 160 g/km e minori di 190 g/km: 50%.
  • valori di emissione di CO2 da parte del veicolo maggiori di 190 g/km: 60%.

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