Criptovalute

Tassazione criptovalute

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Anche le criptovalute sono sottoposte, in quanto asset finanziario, a tassazione sulle plusvalenze. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sul tema, garantendo (e non potevamo immaginare altrimenti) che sulle plusvalenze generate tramite compravendita di criptovalute devono essere applicate le aliquote previste per i redditi da capitale, proprio come faremmo con operazioni sul Forex.

La situazione però si rende particolarmente complicata a causa di alcune caratteristiche specifiche che riguardano le criptovalute nella loro stessa essenza, nonché talvolta all’impossibilità di utilizzare degli intermediari ufficiali per questo tipo di operazioni.

Chi investe sulle criptovalute attraverso i Contratti per Differenza (CFD), inoltre, può tagliare la proverbiale testa al toro, in quanto le plusvalenze ottenute tramite questo tipo di contratti sono tutte ascrivibili a reddito da capitale, senza che il sottostante faccia differenza.

Tassazione proventi da criptovalute - l'approfondimento esclusivamente dedicato alle imposte da pagare con le criptovalute a cura di ©TradingOnline.com.
La tassazione applicata alle criptovalute è del 26%: scopriamo quando e come

Una situazione complessa, che cercheremo di dirimere nel corso di questo approfondimento. In breve possiamo rispondere che sì, è necessario pagare imposte su eventuali redditi generati tramite investimento sulle criptovalute, che si tratti di Bitcoin oppure di altri tipi di criptovalute, magari meno conosciute.

Tassazione criptovalute – Introduzione:

💰Dove si applicano:Plusvalenze attività trading
Percentuale tasse:26% sulle plusvalenze da compravendita criptovalute
👍Broker sicuri:Migliori broker affidabili
📉Gestione minusvalenze:Non si applicano
💸Broker sostituto d’imposta:No
Cos’è e come funziona la tassazione delle criptovalute

Tassazione criptovalute: definizione

Per tassazione delle criptovalute si intende il gruppo di imposte che sono dovute in relazione ad operazioni che le riguardano, quando di natura finanziaria.

  • Operazioni di natura finanziaria

Ad interessare, a meno di stravolgimenti futuri per il settore, sono infatti le operazioni finanziarie che possono hanno dato luogo a plusvalenze e minusvalenze.

È pertanto da escludersi, almeno per il momento, la tassazione del semplice deposito tenuto in criptovalute: la legge in quel caso afferma infatti che a fare testo sono i depositi di natura bancaria, cosa che gli eventuali Wallet di criptovalute non sono affatto.

  • Plusvalenze

Vale il principio che è quello poi del Forex. Se una compravendita di criptovalute genera un guadagno, è questo che diventa base imponibile per la tassazione. Eventuali minusvalenze non sono sottoposte – ovviamente – a tassazione, sebbene possano concorrere ad abbassare la base imponibile costituita da plusvalenze di altra origine, purché conseguite sempre tramite operazioni di natura finanziaria.

  • Trattamento identico alle valute fiat straniere

Secondo l’Agenzia delle Entrate – e secondo anche la ormai celebre sentenza Tar del Lazio 1077 del 20 Gennaio 2020 – sotto il profilo della tassazione le criptovalute devono essere considerate a tutti gli effetti come delle valute. Il che comporta obblighi di monitoraggio (che non interessano il tema di oggi) e la maturazione di diritti di tassazione da parte dell’Erario.

Ad oggi investire sul Forex o investire sulle Criptovalute non ha pertanto alcun tipo di differenza a livello di imposizione fiscale. A poter essere differenti sono le situazioni alle quali le criptovalute possono esporci in virtù della loro natura.

Tassazione criptovalute: cosa dice la legge [Oggi]

La legge che governa la tassazione delle criptovalute non può che far riferimento ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – con particolare attenzione a quello del 10 aprile 2019. In questo infatti l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiaramente a favore dell’inserimento delle valute virtuali o criptovalute all’interno della categoria degli strumenti finanziari.

In seguito a questo specifico inserimento, le criptovalute possono essere considerate al pari degli altri asset contenuti nel D.L. n.167 del 28 Giugno 1990: ogni plusvalenza generata dalla compravendita è pertanto passibile di imposizione fiscale e in capo al soggetto che ha ottenuto il guadagno, sorgono obblighi di dichiarazione.

Il caso dei CFD è sulla carta differente: a tal scopo val comunque la pena di ricordare che il problema non si era mai posto in relazione ai CFD – i contratti per differenza che oggi sono uno degli strumenti più utilizzati per fare trading sulle criptovalute. In questo caso infatti a rilevare è la tipologia di strumento utilizzato, tecnicamente un contratto derivato e pertanto sicuramente all’interno della categoria di strumenti che vengono tassati nel nostro ordinamento.

Chi sceglie di investire in criptovalute più o meno conosciute tramite CFD dovrà necessariamente dichiarare le plusvalenze ottenute tramite l’investimento, ridurre l’imponibile portando in detrazione eventuali minusvalenze ottenute tramite gli stessi strumenti e poi dichiarare tutto nel riquadro RW, inserendo poi il codice 14 nella colonna 3 della dichiarazione dei redditi.

A quanto ammontano le tasse sulle criptovalute?

Le criptovalute sono sottoposte a tassazione in qualità di attività finanziaria su territorio estero. Sono pertanto sottoposte ad aliquota del 26% priva di franchigia. Tale aliquota va applicata esclusivamente sul netto tra plusvalenze e minusvalenze ottenute nell’ambito della stessa categoria di investimenti e quindi non sul totale acquistato o venduto.

Rileva a tal fine, in aggiunta, la natura speculativa dell’operazione. Chi dovesse acquistare Bitcoin per poi spenderli, non dovrebbe essere – almeno secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, sotto i radar del fisco.

Chi però sta investendo e dunque comprando criptovalute allo scopo di rivenderle successivamente ad un prezzo più alto, rientra secondo il Fisco a pieno titolo nella definizione di investitore/speculatore e sarà pertanto soggetto alle relative norme sulla tassazione dei proventi da investimento, con aliquota fisa al 26%.

Come dichiarare i guadagni dal trading di criptovalute

Secondo le più recenti direttive dell’Agenzia delle Entrate, i guadagni da trading di criptovalute vanno inseriti all’interno del riquadro RW1, con codice 14 da inserire in colonna 3, che è il codice e riquadro riservato alle attività finanziarie detenute all’estero.

Questo per quanto concerne il modello dichiarativo, ovvero quel modello di tassazione attraverso il quale saremo noi e non il broker a pagare le imposte per conto nostro. Data la natura specifica degli intermediari che offrono la possibilità di andare ad investire in criptovalute, diventa evidente che almeno per questa categoria di asset il modello dichiarativo è l’unico che abbiamo effettivamente a disposizione.

riquadro dichiarazione criptovalute
Il riquadro RW1, dove vanno dichiarate le plusvalenze da criptovalute
  • Cosa va dichiarato: ripetiamo ancora una volta che a dover esser dichiarati sono soltanto i guadagni che vengono ottenuti e non il totale delle operazioni. Questo vuol dire che potremo portare in sottrazione eventuali perdite che abbiamo ottenuto nel medesimo periodo fiscale.
  • Quando si opera in CFD: il discorso si fa diverso perché prevalgono gli strumenti sulla tassazione tramite CFD, dato che la tipologia di contratto assorbe effettivamente il sottostante. Ai fini del calcolo di plusvalenze e minusvalenze la cosa può creare delle differenze. Ai fini invece dell’aliquota da applicare la questione è praticamente irrilevante, perché l’aliquota applicata è comunque del 26%.

Lettura integrativa consigliata: Cosa sono i CFD

Tasse sulle criptovalute: Agenzia delle Entrate

Sono stati diversi gli interventi dell’Agenzia delle Entrate in merito alle criptovalute, utili per dirimere questioni anche complesse in relazione al nostro ordinamento fiscale.

Una risposta su di un caso specifico, che riguarda l’emissione di utility token durante una ICO – ovvero quei token che servono a pagare eventuali servizi e beni futuri prodotti da chi la ICO l’ha avviata.

Il caso è particolarmente complesso e di scarso o nullo interesse per chi ha interesse a investire sulle criptovalute in senso stretto. All’interno di questo documento rileva comunque la differenziazione praticata da Agenzia delle Entrate da criptovalute a pronto, ovvero comprate e acquistate per utilizzarle come metodo di pagamento, e invece regime speculativo. Nel primo caso, non sono dovuti corrispettivi.

Risoluzione pubblicata da Agenzia Entrate su caso di scuola, che ribadisce che l’acquisto di criptovalute a scopo speculativo non può essere soggetto di applicazione IVA, in quanto operazione strettamente valutaria. Viene altresì confermata l’applicabilità del regime di Capital Gain, con conseguente tassazione al 26% delle plusvalenze.

Vale anche a ricordare che la plusvalenza va calcolata in termini di imposta al momento del realizzo, ovvero nel momento in cui la criptovaluta dovesse essere venduta in valuta locale. Sono questi i documenti principali emessi dalla viva voce di Agenzia delle Entrate e che ad oggi costituiscono la base “legale” per la tassazione delle criptovalute e dei relativi investimenti.

Plusvalenze e minusvalenze trading criptovalute: come si calcolano?

L’applicazione dell’aliquota del 26% è dovuta soltanto sulle plusvalenze, ovvero sui guadagni che abbiamo generato tramite la nostra eventuale attività di compravendita di criptovalute a scopo speculativo.

Il calcolo della plusvalenze è molto semplice e, a meno di non avere posizioni molto complesse e ripetute su diverse piattaforme, potrebbe non essere necessario rivolgersi ad uno specialista per il calcolo delle stesse.

  • Plusvalenza = capitale incassato dalla chiusura della posizione – capitale versato all’apertura della posizione

Abbiamo parlato di apertura e chiusura della posizione e non direttamente di quello che possono essere acquisto e vendita perché allo stesso modo vanno valutate le operazioni in vendita allo scoperto, che genererebbero in senso inverso delle plusvalenze.

Occhio però: prima di applicare l’aliquota del 26%, potremo portare in compensazione le minusvalenze, fino a quelle di 5 anni prima non ancora portate in compensazione.

Ho una minusvalenza: cosa devo fare?

Le minusvalenze sono l’opposto delle plusvalenze, nel senso che sono l’indicazione della presenza di perdite a conclusione di un’operazione di investimento. La legge è particolarmente chiara anche sotto questo specifico aspetto e permette al contribuente italiano di portare in compensazione le minusvalenze rispetto alle plusvalenze. Il calcolo totale dell’imponibile sul quale applicare l’aliquota del 26% è pertanto il seguente:

  • Base = plusvalenze – minusvalenze

Allo scopo di questo calcolo dovremo tenere considerazione anche delle minusvalenze degli anni precedenti, nel numero di 5, non ancora portate in compensazione.

Immaginiamo di aver chiuso il 2019 con una minusvalenza che supera la plusvalenza. Un anno particolarmente sfortunato, durante il quale abbiamo registrato una perdita di, supponiamo, 2.000 euro complessivi sulle nostre operazioni di investimento. Tali 2.000 euro potranno essere scalati anche dagli anni successivi. Se nel 2020 dovessimo chiudere con 1.800 euro di guadagni, rimarremmo a -200, non dovendo nulla al fisco.

Compensazione di minusvalenze derivanti da altro tipo di investimento: ricordiamo che possono essere portate in compensazione anche le minusvalenze ottenute tramite investimenti in CFD, in titoli classici e anche da partecipazioni aziendali.

  • CFD: i migliori broker che permettono di fare trading in CFD si preoccupano di consegnarci – pur essendo in regime dichiarativo – dei report molto dettagliati che indicano quello che abbiamo ottenuto dalle nostre operazioni complessive sulla piattaforma di trading. Tali report sono particolarmente vantaggiosi per chi procede per conto proprio alla dichiarazione dei redditi percepiti da capitale.

Non dovremo fare altro che consultare il report che ci è stato fornito dal broker per avere la certezza di dichiarare il dovuto.

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Come fare per non pagare le tasse del trading di criptovalute?

Non è possibile legalmente evitare di pagare le tasse sul trading di criptovalute. Come dovrebbe essere chiaro mentre ci avviamo alla conclusione della nostra guida su tassazione e criptovalute, ogni reddito prodotto tramite il trading on-line (con questa categoria di asset o con altri) è passibile di tassazione.

Anche quando dovessimo far ricorso al regime dichiarativo – che è poi l’unico disponibile per questa specifica categoria di trading – l’omessa dichiarazione ci permetterebbe sì di non pagare le tasse, ma configurerebbe, per l’appunto, evasione fiscale.

A poco servono anche i giochi – suggeriti da alcuni sprovveduti – di spostare le proprie operazioni su broker e su exchange di criptovalute che non sono localizzati in Italia o in Europa. La legge italiana è a riguardo particolarmente chiara e indica come redditi da dichiarare tutti quelli prodotti da chi si trova, anche momentaneamente, in Italia.

Pertanto i sogni di un trading al riparo dalle tasse dovrà rimanere… un sogno. Così come le attività su altri tipi di asset, quanto si finisce per guadagnare tramite transazioni sulle criptovalute di carattere speculativo deve essere necessariamente dichiarato al fisco, con conseguente pagamento delle relative imposte.

  • Residenza fiscale all’estero: la residenza fiscale all’estero potrebbe eliminare in capo al soggetto l’obbligo di dichiarare in Italia i proventi da attività di compravendita di criptovalute.

Ricordiamo però allo scopo che la residenza fiscale fittizia è comunque punibile dalle autorità e che pertanto, a meno di non trasferirsi effettivamente, un’ipotesi non percorribile per chi continuerà ad operare dall’Italia.

Leggi anche: Migliori broker e piattaforme criptovalute

Considerazioni finali

Gli investimenti in criptovalute sono oggi sottoposti a tassazione che è identica a quella degli altri redditi da capitale.

Chi dovesse scegliere le criptovalute allo scopo di pagare meno tasse su eventuali plusvalenze è destinato a rimanere deluso. La normativa in Italia è chiara e stringente e equipara le criptovalute alle valute classiche, almeno a scopo di tassazione.

L’aliquota è in tutti i casi – sia che si proceda direttamente tramite exchange, sia che invece si faccia affidamento agli exchange e ai Wallet, del 26%.

Tasse criptovalute: domande e risposte frequenti

Si pagano tasse sugli investimenti in criptovalute?

, limitatamente alle plusvalenze ottenute, alle quali vanno portate in compensazione eventuali minusvalenze.

Quante tasse si pagano sugli investimenti in criptovalute?

Si paga il 26% senza franchigia da applicarsi soltanto ad eventuali plusvalenze.

Chi compra criptovalute per usarle come metodo di pagamento, deve pagare tasse?

No, saremmo nel caso di acquisto e vendita a pronti e sotto soglie intorno ai 50.000 euro per giacenza media non danno luogo a tassazione.

Si devono dichiarare i proventi da investimento in criptovalute?

. Possono però essere portate in compensazione eventuali minusvalenze realizzate anche in altri ambiti di investimento.

Si pagano tasse sui proventi da CFD che hanno come sottostante le criptovalute?

. In questo caso la tassazione è quella inerente i contratti per differenza. L’aliquota è identica, mentre diverso sarà il riquadro dove dichiarare la plusvalenza.

Posso portare in compensazione minusvalenze degli anni precedenti?

, fino ai 5 anni precedenti, a patto che non siano già state portate in compensazione in altri periodi fiscali.

7 commenti

  • Non sono citate le soglie:
    51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui all’interno del periodo d’imposta che ha visto realizzare plusvalenze: si fa il monitoraggio (quadro RW) e si pagano le tasse del 26% sulle plusvalenze finanziarie (quadro RT).
    Altrimenti: si fa il solo monitoraggio (quadro RW).
    Correggete se sbaglio: ogni informazione corretta e verificabile, in questo ambito, può essere determinante!

    • Buonasera! Per le operazioni a pronti la soglia da lei indicata è valida anche per le operazioni in criptovaluta. Tuttavia vi è confusione tra il fine speculativo o meno delle operazioni. Secondo la maggioranza dei fiscalisti la soglia è operativa anche per le criptovalute, che de facto sono, per il nostro ordinamento, assimilabili al mondo delle valute classiche!

  • Buongiorno. Nel caso si realizzi una plusvalenza anche elevata e superiore ai 51.645,69 € tramite broker (tipo eToro) e non su exchange (tipo Binance) ed, al contempo, si reinveste l’intero ammontare del capital gain in azioni, come viene regolamentata la posizione? Lo chiedo perché, se non sono in errore, il capital gain (e relativa plusvalenza) generato dalla vendita di azioni ed immediato reinvestimento in altre azioni non genera reddito tassabile, salvo dividendi. Mi chiedevo se questo procedura fosse applicabile anche ad un operazione di vendita crypto/acquisto azioni. Grazie in anticipo.

  • Buon giorno, leggendo il testo non mi è chiara la tempistica di pagamento delle imposte. Nella parte iniziale sembra che si debba pagare all’atto del realizzo della plusvalenza. Che per altro però dovrebbe essere in euro secondo quanto puntualizza. Ovvero questo avverrebbe quando prelevo i soldi dall’exchange, poiché nella totalità dei casi il collaterale è sempre usd tether o comunque una stable coin. Cioè un’altra criptovaluta benché stabilizzata con il dollaro. Nella parte finale (e dovrebbe avere più senso logico) si capisce che si paga e si dichiara una volta all’anno. Immagino poi che il 1 gennaio sia la data dove effettuare una “fotografia” del valore. Sarebbe interessante una sua puntualizzazione in merito. Grazie.

    • Salve una domanda, un mio amico parlando di criptovalute, mi ha detto che ha investito 100 euro, tramite un broker in una piattaforma inglese, e ha avuto un piccolo profitto, ma per ritirarlo quella società dice che deve pagare il 15 per cento, per via delle tasse, e non sa come regolarsi, potete dare un consiglio? Grazie

  • Io ho la stessa domanda di Walter sopra.
    Se si fa trading su un exchange crypto, scambiando ad esempio BTC e EUR, mi sembrerebbe molto piu logico pagare le tasse sulle plusvalenze nel momento in cui si ritirano i soldi dall’exchange al proprio conto bancario.
    Questo principalemente perche’ prima di ritirarli, i guadagni erano teorici e non spendibili (nel senso che erano confinati sull’exchange, che potrebbe anche scappare coi soldi).
    Come secondo motivo aggiungerei anche che potrei scambiare BTC con uno stablecoin basato su Euro, e quindi mantenere il tutto in cyrpto, e in quel caso legalmente non sarebbe tassabile fino a che non riconverto lo stablecoin a EUR veri, anche se effettivamente i miei guadagni teorici sarebbero stati identici.

    • Si ma infatti è tutto poco chiaro e anche questo post in effetti non chiarisce. Del resto se uso un conto binance in usdt (stable coin) per i miei profitti, rimane tutto in crypto ma con la carta binance posso tranquillamente spenderlo presso un esercente con conversione immediata al momento dell’acquisto. Quindi che si fa?

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