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BOT, il 9 agosto in asta nuova tranche da 7,5 miliardi di euro
Nuova tranche di BOT a 12 mesi, che saranno in asta dal 9 agosto 2024. Vediamo quali sono le caratteristiche del nuovo collocamento effettuato dal MEF.
Nuova emissione di BOT a 12 mesi, in asta dal 9 agosto 2024, per un valore complessivo pari a 7,500 milioni di euro. Queste sono le caratteristiche principali del nuovo prodotto collocato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:
- Termine per la prenotazione da parte del pubblico: 8 agosto 2024;
- Termine presentazione domande in asta (ore 11,00): 9 agosto 2024;
- Termine collocamento supplementare per BOT (ore 15,30): 12 agosto 2024;
- Data di regolamento: 14 agosto 2024.
Gli altri dati del BOT:
- Durata giorni: 365;
- Codice ISIN: da attribuire;
- Tranche: prima;
- Data emissione: 14 agosto 2024;
- Data scadenza: 14 agosto 2025;
- Importo offerto (milioni di euro): 7,500.
BOT, alcune peculiarità della nuova emissione
La nuova emissione di BOT è posta all’asta con il sistema del collocamento dell’asta competitiva. Le richieste degli operatori devono essere effettuate in termini di rendimento. Gli investitori che partecipano possono presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.
L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro. Il prezzo fiscale di riferimento, per ogni emissione di BOT, è sostanzialmente il prezzo medio ponderato della prima tranche, che viene calcolato tenendo conto del corrispondente rendimento medio ponderato. È importante sottolineare che i prezzi che vengono indicati dagli operatori alle aste dei BOT, il quali vengono espressi in termini percentuali, possono subire delle variazione nell’ordine di un millesimo di punto percentuale o di multiplo della suddetta cifra. Non vengono ammesse all’asta eventuali richieste nelle quali non sia indicato il rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro.
Nel caso in cui le richieste dovessero pervenire oltre il termine previsto dal decreto di emissione non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.